Atto n. 26037 Repertorio
Notaio Salvo Morsello – Piazza Castello 9 – 20121 MILANO
Atto registrato a Milano – Atti pubblici – il 29 aprile 1997 n. 6825 Serie 1B
A.R.I. – RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA – (A.R.I.-R.E.)
REGOLAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE
Premessa.
L’Associazione Radiotecnica Italiana – A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell’Associazione
Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di
Associazione Radioamatori Italiani – A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale).
Con D.P.R. 10/1/1950, n. 368, è eletta in Ente Morale.
L’attuale Statuto è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105, ed il suo Regolamento di attuazione è
approvato dall’Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni.
Gli scopi dell’A.R.I. sono quelli contemplati nell’art.3 e, nella materia specifica, nell’art. 7.1 del Regolamento
di attuazione.
L’A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di Protezione Civile, limitata ai casi
di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.
La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata dalla risoluzione n. 640 della
Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono
stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740.
La normativa italiana è contenuta nell’art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico
nazionale), titolato “collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso”.
Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui
servizi di telecomunicazioni di emergenza.
Come dinanzi detto, da sempre, in caso di calamità ed in alternativa ai normali mezzi di comunicazione ed a
supporto degli stessi, i radioamatori hanno svolto attività di Protezione Civile.
Proprio la molteplicità degli interventi, in svariate occasioni, spinse l’A.R.I. a dotarsi di una organizzazione
interna, realizzata circa trenta anni fa, che assunse la denominazione di C.E.R. (Corpo Emergenza
Radioamatori).
Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell’Assemblea Generale del
22/5/1993, conferendo alla stessa una operatività a livello regionale, con coordinamento a livello nazionale.
Da tale data (22/5/1993), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito A.R.I, ha assunto la
denominazione di A.R.I.-Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.-R.E.).
L’A.R.I. è strutturata, sul territorio nazionale, in 19 Comitati Regionali e, allo stato, in 281 Sezioni.
La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/91), impone oggi all’A.R.I., di
darsi un regolamento più specifico e determinato.
Esigenza a cui ha provveduto l’assemblea Generale Straordinaria dell’Associazione, che ha avuto luogo in
Bari, il 9/11/1966.
Art.1 – Funzione della Organizzazione A.R.I.-R.E.
La Organizzazione A.R.I.-R.E. ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, di attività di
Protezione Civile, spontanea e gratuita, a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza e su richiesta delle Autorità preposte.
Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso a garantire i collegamenti necessari
e richiesti dalle Pubbliche Autorità.
Tale struttura non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà.
Art. 2 – Gratuità delle prestazioni.
L’attività di radioamatore, operante per le A.R.I.-R.E., non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.
Agli operatori spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata nei limiti e con le
modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
La qualità di appartenente alle A.R.I.-R.E. è incompatibile con la iscrizione a qualsiasi altra organizzazione di
Protezione Civile, in particolar modo se connessa alle radiocomunicazioni, e che, comunque, in caso di
emergenza possa impegnare il soggetto.
Art. 3 – Organi delle A.R.I.-R.E.
Sono organi delle A.R.I.-R.E:
- Le Assemblee di base;
- Il ConsiglioDirettivo Nazionale;
- I Consigli Direttivi Regionali;
- I Consigli Direttivi Sezionali;
- I Collegi Sindacali.
Art.4 – Assemblee di base.
Costituiscono le Assemblee di base tutti gli aderenti alle rispettive Sezioni.
L’Assemblea di base si riunisce una volta l’anno, in occasione dell’Assemblea Generale di Sezione, nonché
tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Presidente, che la presiede, in assenza del Presidente sarà
presieduta dal Vice Presidente.
L’Assemblea di base:
- elegge il Consiglio Direttivo di Sezione;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle A.R.I.-R.E., che saranno inglobati in quelli
di Sezione;
- approva il programma di attività della Sezione, compreso quello relativo alle A.R.I.-R.E.;
- discute i problemi ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo di Sezione, adottando i conseguenti
provvedimenti.
Art. 5 – Consiglio Direttivo di Sezione.
Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da tanti componenti, quanti sono previsiti nel relativo
regolamento sezionale.
Il Consiglio Direttivo di Sezione:
- elegge, nel proprio seno, le cariche previste dai rispettivi regolamenti;
- predispone e sottopone all’approvazione dell’assemblea di base il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo, nonché il programma di attività;
- convoca l’assemblea di base ogni qualvolta lo ritenga;
- adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della Organizzazione;
- stipula con Comuni, Province ed altri Enti Locali le convenzioni di cui all’art. 7 ella Legge 11/8/1991,
n. 266:
Il Presidente è il responsabile del settore A.R.I.-R.E., e può, peraltro, delegare tale funzione ad altro
Consigliere:
Il Presidente, ed in caso di assenza od impedimento, il Vice Presidente:
- è il rappresentante legale della Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti;
- convoca il Consiglio Direttivo di Sezione;
- adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I.-R.E.
Art. 6 – Comitati Regionali.
Il Comitato Regionale è formato da tanti componenti, per ciascuna delle Sezioni comprese nel territorio
regionale, eletti dalle rispettive Assemblee di base, in funzione di quanto previsto nei singoli regolamenti
regionali.
Il Comitato Regionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente, per il settore
Protezione Civile, potrà delegare altro Consigliere.
Il Comitato Regionale:
- determina le linee programmatiche dell’attività nell’ambito regionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, riferendo annualmente al Consiglio
Direttivo nazionale;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;
- stipula con le Regioni, gli Enti regionali ed infraregionali le convenzioni di cui all’art. 7 della Legge
11/8/1991, n. 266.
Il Presidente, o n sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:
- è l rappresentante legale della Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti:
- convoca l’assemblea del Comitato Regionale;
- adotta i provvedimenti nella materia specifica dell’A.R.I.-R.E.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (art. 33 dello
Statuto sociale) fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni.
Quest’ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello
Stato nei confronti di chicchessia.
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge fra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un
Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica
dell’Associazione (art. 24 dello Statuto A.R.I.).
Il Presidente potrà delegare altro Consigliere per le A.R.I.-R.E.
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
- determina le linee programmatiche nell’ambito nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture regionali;
- la Assemblea Generale ne approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;
- intrattiene i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, a carattere nazionale, avvalendosi, ove
occorra, dell’ausilio di esperti;
- stipula con le suddette Istituzioni eventuali convenzioni di cui all’art. 7 della Legge 11/8/1991, n. 266.
Art. 8 – Collegio Sindacale.
Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono forniti di Collegi Sindacali, eletti
come da Statuto e relativi Regolamenti sezionali e regionali.
Art. 9 – Organizzazione territoriale.
Le A.R.I.-R.E. sono strutturate in ambito sezionale, operanti, di norma, in circoscrizioni coincidenti con le
circoscrizioni provinciali.
Le organizzazioni di base sono costituite dagli aderenti operanti nel territorio delle singole Sezioni.
Art. 10 – Aderenti alla Organizzazione.
La qualifica di aderente alle A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta solo ai Soci dell’A.R.I., in possesso di licenza
di radioamatore, che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che diano la disponibilità
personale di intervento, in caso di necessità.
La qualifica di aderente ausiliario delle A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta ai Soci dell’A.R.I., anche non in
possesso di licenza di radioamatore, ed ai Soci dell’A.R.I. Radio Club, che dimostrino di avere attitudine ad
assolvere compiti ausiliari nel Servizio di Emergenza, che abbiano raggiunto la maggiore età e che ne
facciano domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che, a causa della loro attività lavorativa, siano
tenuti a dare la loro disponibilità nell’ambito dell’attività svolta.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande di coloro che, per appartenenza ad altre
Associazioni, si trovino nelle condizioni di dover dare, in caso di emergenza, la propria disponibilità ad
entrambe le strutture.
Le domande di ammissione alle A.R.I.-R.E. devono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo di
Sezione o al Consigliere Delegato.
Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere discussa in Consiglio Direttivo, e, se
ancora respinta, dovrà essere motivata.
L’appartenenza alle A.R.I.-R.E. si perde per:
a) recesso dall’A.R.I. o dall’A.R.I. Radio Club o dalle stesse A.R.I.-R.E.;
b) esclusione.
Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Presidente di Sezione (o Consigliere Delegato) al Consiglio
Direttivo, che decide a maggioranza.
A titolo puramente esemplificativo, si indicano alcuni motivi di esclusione:
1) comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio;
2) prolungata assenza ingiustificata dell’attività delle A.R.I.-R.E.;
3) l’aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della organizzazione delle A.R.I.-R.E.
Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo di Sezione è ammesso ricorso al ComitatoRegionale
competente, che decide motivatamente, in ultima istanza, sentito il Consiglio Direttivo della Sezione
interessata.
Ad ogni nuovo iscritto dovrà essere consegnata copia del presente regolamento.
Art. 11 – Gratuità delle cariche associative.
Le cariche associative delle A.R.I.-R.E. hanno carattere gratuito; ai titolari può essere concesso soltanto il
rimborso delle spese vive documentate, sostenute per compiti istituzionali.
Art. 12 – Bilancio.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della Organizzazione A.R.I.-R.E., alla cui formazione sono
tenuti il Consiglio Direttivo nazionale e le strutture periferiche, ciascuna secondo la propria competenza, è
formulato in maniera da essere inglobato e ricompreso nei bilanci di Sezione, dei Comitati Regionali e del
Consiglio Direttivo nazionale, per la Associazione.
In ogni caso, nel bilancio, devono essere indicati i beni mobili ed immobili posseduti, le apparecchiature ed
attrezzature, nonché i contributi e lasciti eventualmente ricevuti.
Il bilancio dell’Associazione è approvato dall’Assemblea Generale ordinaria, a norma dell’art. 23, commi a),
b) e c) dello Statuto Sociale; quelli regionali dalle Assemblee Generali regionali; quelli sezionali dalle
Assemblee di base secondo i rispettivi regolamenti.
Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione palese, unitamente al programma
annuale di attività.
Art. 13 – Risorse economiche.
L’Organizzazione A.R.I.-R.E. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento
della propria attività da:
- poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale o sezionale);
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da Convenzioni.
Art. 14 – Assemblee nazionali, regionali e sezionali.
Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni possono indire, rispettivamente, Assemblee
nazionali, regionali e sezionali di tutti gli aderenti, per lo studio della attività di Protezione Civile.
Le decisioni delle Assemblee sono vincolanti per chi le ha convocate.
Art. 15 – Durata in carica degli Organismi.
I componenti del Consiglio Direttivo nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti (art. 27 dello
Statuto Sociale).
I componenti dei Consigli Direttivi regionali e sezionali durano in carica per la durata prevista dai rispettivi
regolamenti.
Norma transitoria.
Sino alla completa attuazione del presente Regolamento e fino all’aggiornamento elle strutture operative, tutte
le funzioni vengono esercitate dagli attuali Consigli Direttivi, a qualsiasi livello.
Il Presidente : Alessio Ortona
Il Segretario Generale : Federico La Pesa