La copia dello Statuto di Sezione
Associazione Radioamatori Italiani
Sezione "Colli Euganei" - Abano Terme cod.3502
Via A. Diaz 82 - 35031 Abano Terme PD
www.ariabano.it - email: info@ariabano.it
Sezione dell'Associazione Radioamatori Italiani
eretta in ente morale il 10-1-1950 (D.P.R. N. 368) Sezione Italiana della I.A.R.U.
Organo Ufficiale: RADIO RIVISTA
Regolamento interno di Sezione
Art. 1 - La sezione ARI “Colli Euganei” è costituita in conformità agli articoli 50 e 52 dello Statuto ARI Nazionale
Art. 2 - Fanno parte della sezione i soci effettivi ARI e Juniores (come da art. 7 dello Statuto Nazionale) che optino per l’appartenenza ad essa nell’ambito Regionale chiedendone l’iscrizione; fanno parte, altresì della sezione gli Iscritti e appartenenti al Radio Club. Condizione essenziale è che i soci siano in regola con il versamento della quota sociale alla data in cui pervengono alla sezione i tabulati della Segreteria Generale. Qualora il socio non abbia rinnovato la quota associativa da oltre un anno deve ripresentare domanda che verrà riesaminata dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 - I soci ARI effettivi appartenenti alla sezione e in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto a:
a) prendere parte alle votazioni sia in Assemblea che per Referendum con il massimo di una delega a testa;
b) servirsi della biblioteca de sezione secondo le disposizioni del direttivo;
c) Al servizio QSL;
d) Utilizzare il materiale radioelettrico ed informatico della sezione secondo le disposizioni del direttivo;
e) Frequentare la sezione e a prendere parte alle attività della stessa;
I soci Juniores, gli SWL e Radio Club hanno gli stessi diritti di cui sopra eccetto che alla lettera a.
Art. 4 - Il patrimonio della sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti volontari e/o straordinari eventualmente fatti da soci o da terzi;
c) dal materiale radioelettrico e dagli armadi
Art. 5 - Sono organi della sezione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo.
Art. 6 - Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta l’anno di norma nei mesi di dicembre o gennaio dell’anno successivo. L’Assemblea Straordinaria si terrà tutte le volte che ilconsiglio direttivo ritenga opportuno convocarla e/o quando un quarto degli iscritti effettivi ne faccia motivata richiesta corredata di regolare ordine del giorno.
Art. 7 - La convocazione dell’Assemblea sarà comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita e ne farà fede il timbro postale. Fermo restando il preavviso di dieci giorni la convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo sistemi telematici.
Art. 8 - All’Assemblea Ordinaria sarà sottoposta la votazione del consiglio Direttivo di sezione, la relazione del C.D. sull’attività svolta, sui programmi per l’attività dell’anno successivo qualora permanga in carica, il rendiconto di esercizio mediante bilancio consuntivo e bilancio preventivo per l’anno successivo.
Art. 9 - Il consiglio direttivo è composto da cinque membri. Possono candidarsi alle cariche consiliari i soci ordinari regolamenti iscritti e aventi diritto. I consiglieri eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario. I componenti del C.D. restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 10 - Per il rinnovo delle cariche sociali il segretario invierà a ciascun socio l’apposita scheda e, qualora ve ne siano, l’elenco delle candidature proposte. L’esercizio del diritto di voto non è delegabile. Il referendum deve avvenire, di norma, entro il 31 gennaio. Alle votazioni presiede una commissione di seggio composta da un presidente e da due scrutatori eletti dall’Assemblea.Tutti i soci sono ammessi ad assistere alle operazioni di spoglio. Verrà redatto verbale con il risultato completo delle votazioni e sottoscritto dai membri della commissione di seggio. Quando, per particolari motivi, non possa costituirsi il consiglio direttivo quello in carica informerà il Comitato Regionale Veneto per la nomina di un commissario, scelto fra i soci effettivi della sezione, affinché rinnovi le operazioni di voto nel periodo massimo di novanta giorni.
Art. 11 - L’Assemblea Ordinaria, contestualmente alle operazioni di cui all’art. 10 elegge due rappresentanti presso il Comitato Regionale Veneto. Tra tali incarichi e la nomina di consigliere non vi è incompatibilità.
Art. 12 - Copia del verbale dell’Assemblea referendaria e delle operazioni sarà trasmessa al Comitato Regionale Veneto e alla Segreteria Generale ARI.
Art. 13 - Nell’eventualità di cariche consiliari vacanti, non superiori a tre, il consiglio direttivo provvederà a nuove nomine attribuendo l’incarico per cooptazione fra i vari soci effettivi. Qualora le defezioni consiliari siano superiori a tre verranno indette nuove elezioni entro novanta giorni.
Art. 14 - Le cariche consiliari sono gratuite. Sono ammessi eventuali rimborsi di spese debitamente documentate e autorizzate dal consiglio direttivo.
Art. 15 - Il presidente ha, a tutti gli effetti e con tutte le facoltà inerenti, la rappresentanza della sezione. In caso di impossibilità verrà sostituito per prelazione dal vicepresidente.
Art. 16 - Il segretario sotto la sorveglianza del consigliere cassiere, compilerà il registro di cassa e costudirà la documentazione di spesa.
Art. 17 - Il consiglio direttivo determinerà le condizioni d’uso della biblioteca di sezione e degli altri beni nominando dei responsabili.
Art. 18 - Il consiglio direttivo, dopo l’approvazione del presente regolamento con il benestare della maggioranza dei due terzi dei soci in prima convocazione o a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, ne rimetterà copia conforme al Comitato Regionale Veneto e alla segreteria ARI.
Art. 19 - A frequentare la sezione sono ammessi, pur senza diritto di voto, simpatizzanti e quanti si interessano di attività radiantistiche.
Art. 20 - per quanto non espressamente contemplato in questo regolamento interno si rinvia al testo normativo dello statuto nazionale ARI.
Abano Terme 18 marzo 2011